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Pubblicato il | 27/03/2023
Ecobonus - Che cosa è la riqualificazione energetica?

L´agevolazione consiste in una detrazione fiscale dall´Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) o dall´Imposta sul Reddito delle Società (IRES) ed è concessa quando si eseguono interventi volti a migliorare l´efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni fiscali sono riconosciute per i seguenti interventi:

1. La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
2. Il miglioramento termico dell´edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi).
3. L´installazione di pannelli solari.
4. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Inoltre, la detrazione spetta anche per:

- L´acquisto e l´installazione di schermature solari.
- L´acquisto e l´installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- L´acquisto, l´installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative.
- L´acquisto e l´installazione di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
- L´acquisto di generatori d´aria calda a condensazione.
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Le detrazioni fiscali devono essere ripartite in 10 rate annuali di pari importo e variano in base a se l´intervento riguarda una singola unità immobiliare o edifici condominiali, nonché dell´anno in cui è stato effettuato.

Condizione essenziale per beneficiare dell´agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari ed edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l´attività d´impresa o professionale.

L´agevolazione è applicabile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per la maggior parte degli interventi, la detrazione è del 65%, mentre per altri è del 50%.

In particolare, dal 1° gennaio 2018, la detrazione è del 50% per le seguenti spese:

- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018, gli impianti con caldaie a condensazione di efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall´agevolazione). Tuttavia, se oltre a essere in classe A, sono dotati di sistemi di termoregolazione avanzati, si applica una detrazione più elevata del 65%.
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi condominiali:

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che coinvolgono tutte le unità immobiliari di un condominio, sono previste regole, tempi e misure diverse. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) possono essere applicate quando si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. Queste detrazioni sono calcolate su un importo complessivo non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l´edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che mirano a ridurre il rischio sismico e migliorare l´efficienza energetica, è prevista una detrazione ancora più elevata:

- 80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore.
- 85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per questi interventi, la detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto:

In conformità con l´articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (noto come Decreto Rilancio), i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono optare per una modalità alternativa all´utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante. Le due opzioni sono le seguenti:

1. CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO: In questo caso, il contribuente può richiedere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo contributo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, successivamente, recuperato dai fornitori sotto forma di credito d´imposta. Il contribuente ha anche la facoltà di cedere questo credito a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. CESSIONE DEL CREDITO D´IMPOSTA: In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d´imposta di pari ammontare. Questo credito d´imposta può essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Queste opzioni forniscono ai contribuenti una flessibilità aggiuntiva nel sfruttare i benefici fiscali legati agli interventi di riqualificazione energetica, consentendo loro di ottenere un vantaggio economico immediato sotto forma di sconto sulle spese sostenute o tramite la cessione del credito fiscale a terzi.